Statuto

Statuto

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un’Associazione denominata Ass.For. Associazione dei Forestali della Sardegna, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (“ONLUS”).
L’eventuale spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifiche allo statuto.
L’Associazione dovrà usare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo “ONLUS”.

ART. 2

FINALITÀ – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L’Associazione non ha scopo di lucro neppure indiretto ed è indipendente da qualsiasi influenza o legame con partiti politici, organizzazioni sindacali o confessionali, Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’attività delle donne e degli uomini del Corpo Forestale impegnati nella tutela ambientale del nostro paese, con interventi di sensibilizzazione, prevenzione, assistenza e di protezione civile, in casi d’incendi o altre calamità naturali come alluvione e i terremoti.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aderire ad altre iniziative associazionistiche direttamente connesse e compatibili con gli scopi previsti dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della Costituzione.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo l’Ass.For. potranno aderire altre associazioni direttamente connesse e compatibili con gli scopi previsti dal presente Statuto.

Nell’ambito di tale attività l’Associazione potrà provvedere a favore di altre ONLUS ed Enti Pubblici operanti nell’ambito dello stesso settore, all’acquisizione e contestuale donazione di servizi di formazione e aggiornamento per il personale, attrezzature e materiali di vario genere.

Tra le altre attività dell’Associazione sono previste:

  • L’organizzazione scientifica, logistica e legale di congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa connessa con le finalità di essa Associazione;
  • Inoltre, potrà ideare, programmare, realizzare e sostenere progetti di ricerca sui mutamenti climatici e ambientali da sola e/o con altri soggetti privati e/o pubblici (Università, Aziende specializzate, ecc);
  • Curare la formazione e l’istruzione degli Operatori di Protezione Civile medianti corsi specializzati per settore: antincendio, assistenza e intervento in caso di calamità naturali, primo soccorso;
  • Occuparsi della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n° 1409;
  • Impegnarsi nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promuovendo inoltre l’immagine del Corpo Forestale, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22;
  • Operare per la promozione della cultura e dell’arte;
  • Organizzare attività sportive dilettantistiche e ricreative per i propri associati in tutte le varie discipline olimpiche riconosciute dal CONI.

Per questi scopi potrà compiere tutti gli atti richiesti al fine di ottenere sovvenzioni, contributi e donazioni che saranno impiegati unicamente per il raggiungimento dello scopo sociale.

L’Ass.For. potrà aderire a tutte le federazioni o associazioni che ne tutelino i fini istituzionali e ne accrescano il livello qualitativo ed operativo.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie saranno dirette ad arrecare benefici a:

  1. Persone svantaggiate in conseguenza di eventi calamitosi: incendi, alluvioni e terremoti;
  2. Persone e/o Soci svantaggiati in ragione della perdita di un familiare*;
  3. Persone e/o Soci o suoi familiari* svantaggiati in ragione di condizione fisiche

* (coniuge, compagno/a per le coppie di fatto, figli).

ART. 3

ADESIONE

Ai fini di garantire l’effettività del rapporto associativo possono aderire all’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, in qualità di soci ordinari:

gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna; chi ha prestato servizio nel CFS e nel CFVA; e coloro che dichiarino la propria disponibilità a prestare personalmente, gratuitamente e volontariamente l’attività di cui all’ art. 2 del presente statuto.

Potranno altresì essere ammesse in qualità di soci onorari, su delibera del Consiglio Direttivo quelle persone che, abbiano contribuito con il loro impegno a dare impulso, vitalità, prestigio, all’Associazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per entrare a far parte dell’Associazione è necessario indirizzare al Consiglio Direttivo, via mail all’indirizzo assfor.onlus.sardegna@gmail.com, apposita domanda di ammissione che contenga la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione nonché l’espressa accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

In assenza di un provvedimento di accoglimento nel termine predetto, la domanda s’intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio non è tenuto a esplicitarne il motivo.

L’adesione all’Associazione sarà documentata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante iscrizione dei soci in apposito registro costantemente aggiornato a cura e responsabilità del Segretario Amministrativo.

All’atto dell’iscrizione il nuovo socio avrà diritto di ricevere copia del presente statuto, degli eventuali atti modificativi successivi nonché copia dei regolamenti interni dell’Associazione.

Le eventuali quote o contributo associativo sono intrasferibili.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età, il diritto di voto nella Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che potrà essere esercitato mediante invio, via mail all’indirizzo assfor.onlus.sardegna@gmail.com di apposito documento sottoscritto, riportante tutti i dati del socio e la volontà di disdire la propria iscrizione all’Ass.For. Onlus.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Non sono Aderenti, e non fanno quindi parte dell’Assemblea, i Beneficiari ed i Benemeriti dell’Associazione.

Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.

Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette due categorie dei Fondatori e dei Soci non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

ART. 4

STRUTTURA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (ADERENTI)
  • IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • IL TESORIERE
  • IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere non possono svolgere analoghe funzioni in altre organizzazioni politiche o sindacali.

Le cariche associative sono liberamente elettive e gratuite. Dalle stesse non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio.

I soci ed i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ad ogni elettore spetta un voto (art. 2532 II C.Civile).

ART. 5

ORGANIZZAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

È organo sovrano. È composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Sono aderenti della Associazione:

  • i Fondatori;
  • i Soci della Associazione;

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, (entro il 30 aprile), per l’approvazione del bilancio consuntivo.

È convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% dei soci regolarmente iscritti.

L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso, almeno otto giorni prima di quello fissato e, laddove vi sia urgenza di provvedere, mediante comunicazione telefonica o altro mezzo idoneo almeno quattro giorni prima di quello fissato.

L’avviso deve contenere luogo, giorno, ora e argomenti dell’ordine del giorno.

L’Assemblea determina l’indirizzo dell’Associazione; è competente ad approvare eventuali proposte di modifica dello Statuto. Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

È competente inoltre a deliberare circa lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.

L’Assemblea è regolare quando è presente la maggioranza dei 2/3 in prima convocazione, a prescindere dal numero dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione potrà aver luogo un’ora dopo la prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o di impedimenti, dal Vice Presidente o in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione, coadiuvato da un segretario, eletto dall’Assemblea.

Le delibere dell’Assemblea redatte in apposito documento devono restare a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione.

L’Assemblea inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante e programmatico; è investito dei più ampi poteri per il perseguimento dei fini statutari nonché per la gestione tecnica ed amministrativa dell’Associazione.

Esso è composto, da sette membri.

Tra i primi sette eletti tra i più votati il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e le altre cariche.

I Consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo decade.

In caso di dimissioni del Presidente, questo decade e viene sostituito dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente che resterà in carica per la restante durata del mandato.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce nominando un socio presente nell’elenco dei primi dei non eletti e resterà in carica per la restante durata del mandato.

Se per qualsivoglia motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Compiti del Consiglio sono, fra l’altro:

  1. Redigere i programmi di attività sociale sulla base delle finalità statutarie e degli indirizzi approvati dall’Assemblea;
  2. Redigere annualmente il bilancio secondo le disposizioni statutarie;
  3. Ratificare l’ammissione di nuovi iscritti e deliberare sul recesso, decadenza ed esclusione dei soci stessi.

Operatività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio deve riunirsi entro il 30 aprile per la approvazione del bilancio dell’anno precedente per

poi presentarlo all’assemblea per l’approvazione.

Il Bilancio, nei giorni che seguono la sua approvazione, deve essere reso disponibile presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio si riunisce ogni volta vi sia richiesta da parte di ogni singolo consigliere.

Il Consiglio dovrà altresì riunirsi quando lo richieda almeno il 30% dei soci regolarmente iscritti, per la trattazione di particolari argomenti o problemi proposti.

Il Consiglio dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione quando siano regolarmente presenti almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione potrà aver luogo un’ora dopo la prima.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente luogo e ora della riunione; tale avviso deve essere spedito via mail ai membri del Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e può contenere già la seconda convocazione; laddove vi sia urgenza di provvedere, potranno essere utilizzati sia la comunicazione telefonica sia qualunque altro mezzo idoneo e la convocazione dovrà avvenire almeno quattro giorni prima di quello fissato.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

L’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle determinazioni adottate in occasione di ogni riunione sarà redatto apposito documento che resterà comunque a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in sua mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi   e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; nei casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  4. Il Presidente e il Tesoriere hanno potere di firma sul conto corrente dell’Associazione (firma disgiunta).
  5. Il Presidente con la collaborazione del Tesoriere cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonea relazione.
  6. Il Presidente potrà, per lo svolgimento delle proprie mansioni, farsi coadiuvare da tecnici e consulenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

VICE PRESIDENTE

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

TESORIERE

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
  2. Il Tesoriere con la collaborazione del Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea corredandolo di idonea relazione.
  3. Il Tesoriere potrà, per lo svolgimento delle proprie mansioni, farsi coadiuvare da tecnici e consulenti della materia previo mandato del Consiglio
  4. Il Tesoriere e il Presidente hanno potere di firma sul conto corrente dell’Associazione (firma disgiunta).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, lo stesso viene sostituito dal socio presente nell’elenco dei primi dei non eletti e resterà in carica per la restante durata del
  2. L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio
  4. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri danno parere sui bilanci.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione;
  2. I libri dell’Associazione sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza.

BILANCIO CONSUNTIVO

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni
  2. Entro il 30 aprile di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti
  4. Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea degli aderenti che delibererà a maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

ART. 6

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI ORGANISMI STATUTARI

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ordinariamente con cadenza triennale.

In caso di scioglimento anticipato di alcuno degli organismi statutari, l’Assemblea procede alla rielezione entro i sessanta giorni successivi.

L’Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali, con le stesse maggioranze previste per l’approvazione del bilancio.

Il Direttivo uscente si impegna a promuovere le candidature, raccoglierle e pubblicarle sul sito, inoltre dovrà fissare la data dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data fissata per la stessa, e dovrà darne comunicazione via mail a tutti i soci.

Le candidature per le elezioni del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisore dei Conti, dovranno pervenire, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata delle votazioni, via mail all’indirizzo dell’Associazione assfor.onlus.sardegna@gmail.com; Le candidature verranno pubblicate nel sito dell’associazione per far si che tutti gli aventi diritto prendano visione delle stesse.

ART. 7

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

I candidati per essere eleggibili devono essere soci iscritti da almeno due anni, essere in regola con i pagamenti delle quote sociali e appartenere al CFVA.

Sono eleggibili a far parte degli organismi statutari dell’Associazione i soci che, nell’anno in cui si effettuano le elezioni, abbiano requisiti, cariche e funzioni non in contrasto con il presente statuto.

ART. 8

CAUSE DI ESCLUSIONE DEI SOCI

Il titolo di socio dell’Associazione si perde, altroché per morte, per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso è consentito ai soci, per i casi previsti dalla legge.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano perduto i requisiti richiesti per l’ammissione all’Associazione

L’esclusione, altroché nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non osservano le disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali preposti che comunque danneggiano moralmente o materialmente l’Associazione.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento il quale deve contenere le motivazioni. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 9

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono patrimonio dell’Associazione:

  1. I contributi annuali versati da ciascun socio;
  2. I contributi volontari, le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni, che concorrano ad incrementare l’attivo sociale;
  3. Tutti i beni mobili ed immobili che verranno nel tempo acquistati o comunque acquisiti dall’Associazione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione .
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10

REGOLAMENTI INTERNI - DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO ELETTORALE

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione nonché le procedure per il rinnovo delle cariche sociali, potranno essere disciplinate da regolamenti interni, elaborati con il rispetto e nell’osservanza del presente statuto e delle norme di legge in materia.

ART. 11

MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato solo dall’Assemblea generale dei soci, in apposita riunione, con approvazione da parte di almeno i 2/3 dei presenti in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

ART. 12

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione potrà sciogliersi spontaneamente per l’esaurimento delle sue finalità e dei suoi scopi o, anticipatamente per decisione dell’Assemblea generale appositamente convocata a maggioranza di almeno il 90% dei soci regolarmente iscritti partecipanti.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 L. 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13

OBBLIGHI

La presente Associazione è obbligata all’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze.

Essa dovrà effettuare la comunicazione di cui all’art . 11 del Decreto Legislativo sulla disciplina tributaria degli ONLUS, alla Direzione regionale delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

ART. 14

CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio formato da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio in cui l’Associazione ha sede.

Il collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

ART. 15

VARIE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Il presente Statuto, a parziale modifica di quello esistente, viene approvato dall’Assemblea Generale di Tramatza del 24 marzo 2017 e diventa da subito esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto in Tramatza il 24 marzo 2017

Il segretario dell’Assemblea
Eleonora Balia

Il presidente dell’Assemblea
 Massimiliano Pilia