Regolamento Fondo di Solidarietà

Regolamento Fondo di Solidarietà

Art.1

Il presente regolamento, composto da 9 articoli, disciplina il fondo di solidarietà ed integra l’articolo 15 del regolamento dello statuto.

Art.2

La quota sociale annua è € 84 (ottantaquattro) di cui € 48 (quarantotto) per attività sociali e € 36 (trentasei) per integrazione “Fondo di Solidarietà”, per il quale verrà redatto un bilancio separato dal quale non si potrà estrarre alcuna somma se non previa delibera del Consiglio Direttivo, ed in ogni caso la stessa dovrà essere reintegrata.

Art.3

Gli aventi diritto al “Fondo di Solidarietà” sono i soci o un familiare stretto (coniuge, compagno/a per le coppie di fatto, figli).

Art.4

La tipologia d’intervento e la somma da stanziare sono cosi riassunte:
a) € 8000 in caso di morte del socio;
b) fino a € 7000 in caso di gravi patologie del socio o di un familiare stretto, come previsto dall’art. 3 del presente regolamento;
c) fino a € 3000 in caso di danneggiamento di autoveicolo di proprietà del socio dovuto ad attentato riconducibile all’attività lavorativa.
Gli importi sopra citati possono essere variati dal Consiglio Direttivo.

Art.5

Il Consiglio Direttivo congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti, valutano ed attuano con apposita delibera tutti gli interventi per la migliore gestione del Fondo di Solidarietà, determinando le modifiche necessarie al regolamento del Fondo.
Il Consiglio Direttivo delibera sul diniego o sulla concessione di interventi di solidarietà, non oltre i 15 giorni successivi all’avvenuta ricezione della domanda da parte degli associati richiedenti.
La domanda di contributo dovrà essere inoltrata via mail al seguente indirizzo
assfor.onlus.sardegna@gmail.com, nella quale devono essere documentati i motivi della richiesta dell’intervento e gli estremi del richiedente beneficiario.
In caso di morte del socio, il Presidente congiuntamente al Tesoriere erogano, quanto prima, quanto previsto dall’Art. 4 punto a) del presente regolamento, informando per le vie brevi (email) i restanti componenti il Direttivo.

Art.6

Per l’erogazione del contributo previsto dall’art. 4 punto b), il socio (o chi per lui) dovrà far pervenire all’Associazione le pezze giustificative, in prima battuta via mail all’indirizzo di posta elettronica assfor.onlus.sardegna@gmail.com, e successivamente le pezze originali potranno essere consegnate al Consiglio Direttivo a mano, o tramite raccomandata alla Casella postale 50 – 09124 Cagliari con allegata la dichiarazione sostitutiva nella quale vengono certificate le spese sostenute.
Per l’erogazione del contributo previsto dall’art. 4 punto c), il socio dovrà far pervenire all’Associazione, via mail all’indirizzo assfor.onlus.sardegna@gmail.com, una copia della denuncia riportante i fatti per cui si chiede il rimborso.

Art.7

L’erogazione del contributo del fondo di solidarietà viene cosi regolamentata:
a) 0% per il socio iscritto da meno di dodici mesi,
b) 50% per il socio iscritto da oltre dodici mesi fino a ventiquattro mesi;
c) 100% per il socio iscritto da oltre ventiquattro mesi.
Il socio che non versa più la quota d’iscrizione, a seguito di disdetta o di comunicazione di blocco erogazione della quota, perde automaticamente tutti i diritti acquisiti, a prescindere dalla durata di iscrizione all’associazione, salvo che il mancato pagamento non sia dovuto a qualche disguido che in ogni caso dovrà essere segnalato via mail all’indirizzo assfor.onlus.sardegna@gmail.com.
Nel caso in cui il socio non versi più la quota, per cause che esulano dalla propria volontà, dovrà in ogni caso, per non perdere i diritti acquisiti, versare le quote arretrate.
I diritti del socio vengono a mancare e non sono più recuperabili, se lo stesso non versa un massimo di 12 quote consecutive.

Art.8

Il contributo del fondo di solidarietà può essere erogato, per le problematiche ricomprese nell’art.4 lett.b, anche in modo frazionato fino a un tetto massimo di euro 5.000,00 per socio”.
Il contributo del fondo di solidarietà può essere erogato, per le problematiche ricomprese nell’art.4 lett.c, anche in modo frazionato fino a un tetto massimo di euro 2.000,00 per socio”.

Art.9

Tale Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento viene approvato dall’Assemblea Generale di Tramatza del 24 marzo 2017 e diventa da subito esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto in Tramatza il 24 marzo 2017

Il segretario dell’Assemblea
Eleonora Balia

Il presidente dell’Assemblea
 Massimiliano Pilia